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Statuto

Page history last edited by Antonio Balderi 11 years, 2 months ago

LISTA CIVICA ITALIANA
Cittadini protagonisti
STATUTO


Art. 1 – FINALITA’
Lista Civica Italiana è una aggregazione di liste civiche locali, movimenti,
reti, associazioni di cittadini e singoli individui che, ai sensi dell’Art. 49
della Costituzione, partecipa alla vita politica del paese per perseguire la
realizzazione dei principi contenuti nella propria Carta d’Intenti.


Art.2 – ADESIONI
1. Adesioni individuali
Per aderire a Lista Civica Italiana occorre sottoscrivere la Carta d’Intenti,
compilare l’apposito modulo di adesione e versare la quota di iscrizione
annuale. Per aderire è necessario:
 aver compiuto il sedicesimo anno d’età;
 essere incensurati e non avere procedimenti penali in corso ad
esclusione dei reati politici;
 non essere iscritti ad alcun partito o movimento politico, ad eccezione
degli enti collettivi aderenti a Lista Civica Italiana o di altri movimenti
politici locali o nazionali inclusi in una lista appositamente approvata
dall’Assemblea nazionale.
Per perfezionare l’adesione occorre presentarsi di persona ad un referente
di Lista Civica Italiana autorizzato a verificare l’identità dell’aderente.
2. Adesione di enti collettivi
Alla Lista Civica Italiana possono presentare richiesta di adesione liste
civiche locali, associazioni, fondazioni, reti e movimenti che si riconoscono
nella Carta d’Intenti.
La richiesta di adesione è approvata dal Coordinamento nazionale.
L’adesione è perfezionata dal versamento della quota di adesione prevista
per gli enti collettivi.
3. Diritti e doveri degli aderenti
Lista Civica Italiana riconosce agli aderenti un ruolo sovrano.
Per rendere effettivi i diritti di sovranità degli aderenti, Lista Civica Italiana
orienta le proprie procedure decisionali ai principi della democrazia diretta
ogni volta che ciò sia possibile e ad ogni livello organizzativo.
Gli aderenti hanno diritto di avere accesso a tutti gli atti.
Gli aderenti si impegnano a rispettare la Carta d’Intenti, lo Statuto, i
regolamenti degli organi statutari e il Codice etico. Gli aderenti si
impegnano a promuovere l’attuazione dei principi della Carta d’Intenti.
4. Perdita della qualità di aderente
La qualità di aderente si perde nei seguenti casi:
a) per dimissioni, presentate per iscritto al Coordinamento nazionale;
b) per decadenza, a seguito di mancato pagamento della quota di
iscrizione nei termini previsti;
c) per sospensione o espulsione, inflitta con provvedimento disciplinare
deciso dal Coordinamento nazionale all’aderente che abbia agito
contrariamente ai principi della Carta d’Intenti o contro lo Statuto o
contro il Codice Etico o in qualsiasi modo possa arrecare danno a Lista
Civica Nazionale.


Art. 3 – PRINCIPI DELLA DEMOCRAZIA DIRETTA INTERNA
A garanzia dell’effettivo esercizio della democrazia diretta interna è
ammessa la possibilità che un comitato promotore formato da aderenti
(entro 15 giorni dalla decisione e con firme di supporto pari al 10% degli
aderenti) chieda di mettere in discussione ed eventualmente di invalidare
grazie ad un referendum tra gli aderenti le decisioni prese da qualsiasi
livello organizzativo.
E' prevista anche la possibilità che un comitato promotore formato da
aderenti (con firme di supporto pari al 10% degli aderenti) formuli proposte
con la certezza di vederle discusse a livello nazionale (in 30 giorni) e in
mancanza di soddisfazione di sottoporle a referendum nazionale tra gli
aderenti.
I referendum abrogativi o propositivi sono a quorum zero e devono chiudersi
entro i 15 giorni successivi dal loro avvio.
E' possibile avviare su basi ben motivate la procedura di revoca con un
referendum (quindi prima della scadenza naturale del mandato) nei
confronti di tutte le persone che hanno ricevuto una carica elettiva interna
o siano state nominate dal Coordinamento nazionale a ricoprire cariche
previste dallo Statuto o dai regolamenti interni.
Le precedenti regole sono valide anche per i livelli regionali e locali.

 

Art. 4 – ASSEMBLEA NAZIONALE
L’Assemblea nazionale è costituita da tutti gli aderenti ed è il massimo
organo in cui gli aderenti esercitano la loro sovranità.
E’ convocata su iniziativa del Coordinamento nazionale o su iniziativa del
10% degli aderenti. Le votazioni dell’Assemblea nazionale possono tenersi
anche per via telematica.
L’Assemblea nazionale deve essere convocata con almeno 15 giorni di
anticipo. In caso di convocazione d'urgenza (convocazione con anticipo
inferiore a 15 giorni), le decisioni saranno sottoposte a referendum fra gli
aderenti dopo non meno 15 giorni dalla data di convocazione
dell’Assemblea nazionale.
Le riunioni dell’Assemblea nazionale dovranno essere indette in località
vicine a nodi ferroviari per consentire la massima partecipazione.
L’Assemblea nazionale, a quorum zero, decide su:
a) modifiche alla Carta d’Intenti;
b) indirizzo politico generale e programma elettorale nazionale;
c) regolamento relativo alla composizione e ai criteri di elezione e
revoca del Coordinamento nazionale;
d) regolamento relativo alle primarie per la designazione di candidati a
cariche pubbliche;
e) alleanze elettorali e coalizioni politiche.
L'Assemblea nazionale elegge il presidente dell’Assemblea nazionale.

 

Art. 5 – ASSEMBLEE REGIONALI
Alle Assemblee regionali partecipano gli aderenti che risiedono nella
regione. Ogni Assemblea regionale è convocata su iniziativa dei propri
referenti o su iniziativa del 10% degli aderenti.
Le Assemblee regionali hanno il potere di:
a) definire l’indirizzo politico regionale e locale, nel rispetto delle linee
guida fissate dall’Assemblea nazionale e dal Coordinamento
nazionale;
b) eleggere e revocare i referenti (in un numero pari di uomini e donne)
che partecipano al Coordinamento nazionale;
c) organizzarsi in modo autonomo a livello locale e provinciale.


Art. 6 – REFERENTI REGIONALI
I referenti regionali hanno le seguenti funzioni e compiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
hanno accesso alla lista aggiornata degli aderenti nella regione;
tengono i contatti con i referenti provinciali;
promuovono incontri con gli aderenti;
coadiuvano il coordinamento nazionale per organizzare le assemblee
regionali;
diffondono i comunicati nazionali a livello locale;
promuovono la partecipazione degli aderenti sui social network della
Lista Civica Italiana
si rendono disponibili ad essere contattati da singole persone
interessate e rappresentanti di organizzazioni di cittadini
realizzano, con l'aiuto dei referenti provinciali, una mappattura dei
movimenti, comitati, associazioni, liste civiche potenzialmente affini
ricercano le liste civiche presenti nella Regione, coadiuvato dai
referenti provinciali, e le contatta per sondare la disponibilità ad
aderire.


Art. 7 – COORDINAMENTO NAZIONALE
Il Coordinamento nazionale è l’organo esecutivo del movimento e attua gli
indirizzi approvati dall’Assemblea nazionale.
Il Coordinamento nazionale è composto dai referenti che ogni Assemblea
regionale elegge ed è così fissato: Piemonte: 4; Lombardia: 6; Trentino Alto-
Adige: 2; Veneto: 4; Friuli Venezia-Giulia: 2; Emilia-Romagna: 2; Toscana: 2;
Marche: 2; Umbria: 2; Lazio: 4; Abruzzo: 2; Puglia: 2; Basilicata: 2;
Calabria: 2; Sicilia: 4; Sardegna: 2.
Le Assemblee regionali della Valle d’Aosta e del Molise eleggono un solo
referente.
Le Assemblee regionali che contano meno del 3% del totale degli aderenti
non eleggono membri al Coordinamento nazionale.
Il Coordinamento nazionale ha facoltà di nominare membri aggiuntivi un
massimo di 5 aderenti che, pur non eletti dalle Assemblee regionali,
abbiano offerto un importante servizio alla Lista Civica Italiana. Ai membri
aggiuntivi si applicano gli stessi diritti e doveri dei membri del
Coordinamento nazionale eletti dalle Assemblee regionali.
Il Coordinamento nazionale ha le seguenti funzioni:
a) attuare gli indirizzi dell'Assemblea nazionale;
b) proporre all’Assemblea nazionale gli indirizzi politici generali, i
programmi elettorali nazionali, le alleanze elettorali, le coalizioni
politiche e il regolamento relativo alle primarie per la designazione di
candidati a cariche pubbliche;
c) indire e supervisionare le primarie per designare candidati a cariche
pubbliche di livello nazionale ed europeo;
d) approvare il bilancio annuale e renderlo pubblico;
e) adottare provvedimenti disciplinari come indicato all’Art. 2(4,c).
f) indicare la quota di iscrizione annuale ai soci individuali e agli enti
collettivi.
Il Coordinamento nazionale, inoltre:
a) ha l’obbligo di individuare un collegio di tesoreria di tre persone che è
responsabile di tenere la contabilità e di elaborare la bozza di bilancio
consuntivo e preventivo;
b) è collegialmente responsabile del trattamento dei dati personali degli
aderenti e individua uno o più incaricati del trattamento dei dati
personali degli aderenti;
c) ha facoltà di costituire gruppi di lavoro, commissioni e comitati
scientifici con funzione consultiva.
Il Coordinamento nazionale, per consentire una più efficace operatività, ha
facoltà di delegare il proprio potere deliberante a un consiglio direttivo
composto da un massimo di 11 consiglieri, ognuno dei quali avente deleghe
relative ad una o più materie o funzioni. Il Coordinamento nazionale, in
qualunque momento, può revocare il mandato ai consiglieri.
Lista Civica Italiana non ha un portavoce fisso o un segretario e nemmeno
un presidente. Al fine di soddisfare eventuali obblighi di legge, il
Coordinamento nazionale potrà indicare un rappresentante legale che però
non avrà valenza politica.


Art. 8 - DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI E PRIMARIE
A qualsiasi livello, nazionale, regionale e locale, si indicono le primarie per
designare candidati a cariche pubbliche.
Le primarie sono indette e supervisionate dai referenti del livello
corrispondente.
I candidati saranno scelti dagli aderenti fra i cittadini italiani, la cui età
minima corrisponda a quella stabilita dalla legge per la candidatura a
determinate cariche elettive, che siano incensurati e che non abbiano in
corso alcun procedimento penale a proprio carico, ad esclusione di reati
politici.
L’identità dei candidati a ciascuna carica pubblica sarà resa pubblica
attraverso il sito internet di Lista Civica Italiana.
Altrettanto pubbliche, trasparenti e non mediate saranno le discussioni
inerenti tali candidature.


Art. 9 – COLLEGIO DI GARANZIA
Il Collegio di garanzia è costituito dai 9 componenti: i firmatari dell’atto
costitutivo della Lista Civica Italiana. In caso di rinuncia o perdita della
qualifica di aderente, l’Assemblea nazionale elegge i nuovi componenti.
Il collegio ha il compito di:
a) esaminare e dirimere le controversie interne sorte fra aderenti e
organi sociali oppure fra organi sociali;
b) dare interpretazione autentica alle norme statutarie;
c) giudicare se regolamenti o delibere di organi sociali sono contrari allo
statuto e può provvedere ad annullarli;
d) giudicare la sospensione degli effetti di decisioni del Coordinamento
nazionale o di Assemblee regionali su cui è stato indetto referendum
abrogativo in Assemblea nazionale; dichiarare l’annullamento di
decisioni del Coordinamento nazionale o di Assemblee regionali che
risultano annullate da un referendum abrogativo dell’Assemblea
nazionale; assumere la gestione di impegni o obblighi derivanti da
decisioni annullate che hanno prodotto o produrranno effetti presso
terzi.
Le decisioni del collegio di garanzia, limitatamente all’ordinamento interno
della Lista Civica Italiana, sono inappellabili.

Il collegio di garanzia è presieduto dal più anziano dei suoi membri.


Art. 10 – CONSULTA DEGLI ENTI COLLETTIVI
La Consulta degli enti collettivi aderenti a Lista Civica Italiana è composta
dai rappresentanti degli enti collettivi che aderiscono a Lista Civica
Italiana.
La Consulta può elaborare ed esprimere proposte di propria iniziativa o su
richiesta del Coordinamento nazionale.


Art. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri, con incarico di 2
anni, rinnovabile una sola volta consecutiva.
Il collegio controlla la contabilità sociale e ha potere di accesso ad ogni
informazione sulla gestione economica di Lista Civica Italiana.
Riferisce all’Assemblea nazionale con una relazione annuale.


Art. 12 – BILANCIO
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Coordinamento nazionale, per
tramite del tesoriere o collegio di tesoreria, i bilanci preventivo e
consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nazionale entro il
30 aprile.
Il bilancio deve essere certificato da un ente indipendente esterno qualora
le entrate superino una certa soglia stabilita dall’Assemblea nazionale.


Art. 13 - UTILIZZO DEL SIMBOLO
Lista Civica Italiana è contrassegnata da un simbolo distintivo composto da
elementi figurativi e testuali.
Il simbolo è approvato dall’Assemblea nazionale.
L’utilizzo del simbolo è deciso dal Coordinamento nazionale.


Art. 14 - MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Le proposte di modifica allo statuto e alla carta di intenti o lo scioglimento
del movimento devono essere approvate dall’Assemblea nazionale con il
voto favorevole dei 2/3 dei votanti.


Art. 15 – DESTINAZIONE DELL’ATTIVO RESIDUO
In caso di scioglimento, l’Assemblea Straordinaria nominerà uno o più
liquidatori e il patrimonio netto residuo dopo la liquidazione, sarà devoluto
in beneficenza.


Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al
Codice Civile ed alle leggi in materia di associazioni, partiti e movimenti
politici. In caso di controversie il Foro competente è quello di Roma.

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